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Straordinario infermieri: la flat tax al 5%

Con la risposta n. 308 del 9 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate rende definitiva una precisazione molto attesa dagli operatori sanitari: la tassazione agevolata del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri si applica anche alle ore derivanti dalla pronta disponibilità, quando queste si trasformano in effettiva prestazione lavorativa.

Questo chiarimento supera e rettifica la precedente risposta n. 272/2025, che aveva escluso tale possibilità.


Perché cambia tutto? Il parere dell’Ufficio legislativo e del Ministero della Salute

Il nodo interpretativo nasceva dal fatto che:

  • lo straordinario è disciplinato dall’art. 47 del CCNL Sanità;
  • la pronta disponibilità è invece regolata dall’art. 44, con natura distinta rispetto all’orario di lavoro.

Secondo la precedente lettura dell’Agenzia, le due fattispecie non erano assimilabili. Tuttavia, i pareri richiesti all’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica amministrazione e al Ministero della Salute hanno ribaltato l’impostazione: dal momento in cui il dipendente viene chiamato e presta attività oltre il normale orario, quella prestazione diventa a tutti gli effetti lavoro straordinario.

Di conseguenza, rientra nel perimetro dell’articolo 47 del CCNL e beneficia della flat tax del 5%.

Non solo: nella relazione tecnica che accompagna la Legge di Bilancio 2025, il legislatore non ha separato le tipologie di straordinario, considerando un unico aggregato complessivo di ore. Questo conferma l’intenzione di agevolare l’intero monte ore straordinario degli infermieri, compreso quello derivante da chiamata in reperibilità.


Il limite annuo di 180 ore resta invariato

Il Ministero della Salute ha inoltre ribadito che sia lo straordinario ordinario sia quello generato dalla pronta disponibilità si computano nel limite massimo individuale di 180 ore annue.


Prestazioni svolte in sede elettorale: niente agevolazione

Diverso il caso delle attività svolte in occasione delle consultazioni elettorali. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • non rientrano nelle prestazioni sanitarie disciplinate dal CCNL,
  • non sono riconducibili allo straordinario ex art. 47,
  • hanno natura “elettorale”, non sanitaria.

Risultato: tali compensi non possono beneficiare della flat tax al 5%.

La risposta n. 308/2025 conferma un principio semplice e fondamentale per gli infermieri:

Ogni prestazione resa oltre l’orario ordinario – compresa la pronta disponibilità attivata – è straordinario e sconta l’imposta sostitutiva del 5%.

Una precisazione importante che garantisce uniformità di trattamento e maggiore chiarezza per strutture sanitarie e dipendenti.


Consiglio del Commercialista – Michele Vito Falagario

Suggerimento operativo per gli infermieri:

Controllate nella vostra busta paga come vengono contabilizzate le ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate. In caso di mancata applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%, potreste richiedere un riesame al datore di lavoro, essendo ora chiaro l’obbligo interpretativo derivante dalla risposta 308/2025.

Suggerimento per le aziende sanitarie:

Aggiornare tempestivamente i sistemi di rilevazione delle presenze e le procedure paghe, distinguendo:

  • pronta disponibilità non attivata (non straordinario),
  • pronta disponibilità con chiamata (da tassare al 5%).

Ciò garantisce conformità normativa e riduce rischi di contenzioso.