La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31694 del 22 settembre 2025, ha confermato un principio fondamentale: la simulazione assoluta di un contratto di vendita non esclude la bancarotta fraudolenta, anche se il bene non è mai uscito dal patrimonio della società. La finta vendita, infatti, produce comunque l’effetto tipico della dissimulazione, una condotta che la legge fallimentare considera equiparata alla distrazione e all’occultamento.
Il caso concreto esaminato dalla Cassazione
Riprendendo l’articolo di Fisco Oggi, emerge che un amministratore di srl, poi dichiarata fallita, aveva stipulato una vendita simulata di alcuni immobili a favore di una società amministrata dal fratello. Il curatore otteneva una sentenza che accertava la simulazione assoluta, dimostrando che il trasferimento era solo apparente. Da ciò la difesa deduceva che:
- il bene non era mai uscito dal patrimonio → quindi nessuna distrazione
- mancava il dolo
- al massimo si poteva parlare di reato tentato
La Cassazione, però, respinge ogni argomento.
Perché la simulazione assoluta integra comunque la bancarotta fraudolenta
Il passaggio centrale della sentenza è il seguente:
Distrazione, occultamento, dissimulazione, dissipazione e distruzione sono condotte equivalenti e alternative del medesimo reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F. e art. 322 CCI).
Questo significa che non è necessario impoverire davvero il patrimonio sociale. È sufficiente creare un’apparenza ingannevole che:
- faccia credere ai terzi che il bene sia stato alienato;
- lo sottragga alla garanzia dei creditori;
- ostacoli la ricostruzione del patrimonio.
Ed è esattamente ciò che produce una vendita simulata. La Corte ribadisce che la simulazione costituisce una forma tipica di dissimulazione/occultamento, già ritenuta penalmente rilevante in precedenti decisioni.
Perché non si tratta di tentativo
Il reato è consumato, perché l’effetto fraudolento si perfeziona nel momento in cui:
- si crea un’apparenza di alienazione del bene,
- si ostacola la possibilità dei creditori di rivalersi sul patrimonio,
- si simula un’operazione che rende i beni “non più aggredibili”.
L’intervento successivo dei giudici civili (sentenza che accerta la simulazione) non elimina la rilevanza penale della condotta.
La conferma normativa: art. 216 L.F. e art. 322 CCI
Entrambi gli articoli — il vecchio 216 legge fallimentare e il nuovo 322 del Codice della crisi — riportano la stessa identica elencazione di condotte fraudolente:
distrazione, occultamento, dissimulazione, dissipazione e distruzione.
Questo dimostra che il legislatore considera tali comportamenti pienamente fungibili e alternativi. Il reato si perfeziona già con la semplice apparenza fraudolenta, non con l’effettivo spossessamento.
La prova del dolo
Per la Cassazione, il dolo emerge chiaramente dalla struttura dell’operazione:
- vendita solo apparente,
- prossimità alla dichiarazione di fallimento,
- trasferimento verso società amministrata da un familiare.
Il comportamento era chiaramente finalizzato a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori.
Quindi attenzione massima alle operazioni simulate
La sentenza invia un messaggio molto chiaro:
le simulazioni assolute e le operazioni fittizie non solo sono inutili, ma espongono immediatamente al rischio di bancarotta fraudolenta.
L’amministratore risponde penalmente anche quando il bene:
- non si muove realmente,
- resta formalmente nella società,
- rientra successivamente per effetto di un giudizio civile.
La sola apparenza dell’alienazione è sufficiente a integrare il reato.
Consiglio del Commercialista – Michele Vito Falagario
Operazioni simulate, passaggi infragruppo privi di sostanza economica, vendite “di famiglia”, intestazioni apparenti o gonfiamento/sgonfiamento artificiale del patrimonio sono fra le condotte più pericolose dell’intero diritto penale fallimentare.
Capita spesso che imprenditori o professionisti mi chiedano chiarimenti su operazioni di cessione o su ristrutturazioni societarie che vengono presentate come “tranquille” o “di prassi”, quando invece nascondono rischi enormi. Ed è proprio in queste situazioni che si annida il pericolo maggiore.
Per questo è fondamentale affidarsi a commercialisti e avvocati realmente esperti in crisi d’impresa, insieme a penalisti preparati, capaci di guidare l’imprenditore verso soluzioni lecite, trasparenti e difendibili, evitando errori che possono trasformarsi in responsabilità personali devastanti.
Il reato, come dicevamo, è davvero dietro l’angolo.