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Simulazione e bancarotta fraudolenta: cosa dice la Cassazione e perché la finta vendita è già reato

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31694 del 22 settembre 2025, ha confermato un principio fondamentale: la simulazione assoluta di un contratto di vendita non esclude la bancarotta fraudolenta, anche se il bene non è mai uscito dal patrimonio della società. La finta vendita, infatti, produce comunque l’effetto tipico della dissimulazione, una condotta che la legge fallimentare considera equiparata alla distrazione e all’occultamento.


Il caso concreto esaminato dalla Cassazione

Riprendendo l’articolo di Fisco Oggi, emerge che un amministratore di srl, poi dichiarata fallita, aveva stipulato una vendita simulata di alcuni immobili a favore di una società amministrata dal fratello. Il curatore otteneva una sentenza che accertava la simulazione assoluta, dimostrando che il trasferimento era solo apparente. Da ciò la difesa deduceva che:

  • il bene non era mai uscito dal patrimonio → quindi nessuna distrazione
  • mancava il dolo
  • al massimo si poteva parlare di reato tentato

La Cassazione, però, respinge ogni argomento.


Perché la simulazione assoluta integra comunque la bancarotta fraudolenta

Il passaggio centrale della sentenza è il seguente:

Distrazione, occultamento, dissimulazione, dissipazione e distruzione sono condotte equivalenti e alternative del medesimo reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F. e art. 322 CCI).

Questo significa che non è necessario impoverire davvero il patrimonio sociale. È sufficiente creare un’apparenza ingannevole che:

  • faccia credere ai terzi che il bene sia stato alienato;
  • lo sottragga alla garanzia dei creditori;
  • ostacoli la ricostruzione del patrimonio.

Ed è esattamente ciò che produce una vendita simulata. La Corte ribadisce che la simulazione costituisce una forma tipica di dissimulazione/occultamento, già ritenuta penalmente rilevante in precedenti decisioni.


Perché non si tratta di tentativo

Il reato è consumato, perché l’effetto fraudolento si perfeziona nel momento in cui:

  • si crea un’apparenza di alienazione del bene,
  • si ostacola la possibilità dei creditori di rivalersi sul patrimonio,
  • si simula un’operazione che rende i beni “non più aggredibili”.

L’intervento successivo dei giudici civili (sentenza che accerta la simulazione) non elimina la rilevanza penale della condotta.


La conferma normativa: art. 216 L.F. e art. 322 CCI

Entrambi gli articoli — il vecchio 216 legge fallimentare e il nuovo 322 del Codice della crisi — riportano la stessa identica elencazione di condotte fraudolente:
distrazione, occultamento, dissimulazione, dissipazione e distruzione.

Questo dimostra che il legislatore considera tali comportamenti pienamente fungibili e alternativi. Il reato si perfeziona già con la semplice apparenza fraudolenta, non con l’effettivo spossessamento.


La prova del dolo

Per la Cassazione, il dolo emerge chiaramente dalla struttura dell’operazione:

  • vendita solo apparente,
  • prossimità alla dichiarazione di fallimento,
  • trasferimento verso società amministrata da un familiare.

Il comportamento era chiaramente finalizzato a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori.


Quindi attenzione massima alle operazioni simulate

La sentenza invia un messaggio molto chiaro:
le simulazioni assolute e le operazioni fittizie non solo sono inutili, ma espongono immediatamente al rischio di bancarotta fraudolenta.

L’amministratore risponde penalmente anche quando il bene:

  • non si muove realmente,
  • resta formalmente nella società,
  • rientra successivamente per effetto di un giudizio civile.

La sola apparenza dell’alienazione è sufficiente a integrare il reato.


Consiglio del Commercialista – Michele Vito Falagario

Operazioni simulate, passaggi infragruppo privi di sostanza economica, vendite “di famiglia”, intestazioni apparenti o gonfiamento/sgonfiamento artificiale del patrimonio sono fra le condotte più pericolose dell’intero diritto penale fallimentare.

Capita spesso che imprenditori o professionisti mi chiedano chiarimenti su operazioni di cessione o su ristrutturazioni societarie che vengono presentate come “tranquille” o “di prassi”, quando invece nascondono rischi enormi. Ed è proprio in queste situazioni che si annida il pericolo maggiore.

Per questo è fondamentale affidarsi a commercialisti e avvocati realmente esperti in crisi d’impresa, insieme a penalisti preparati, capaci di guidare l’imprenditore verso soluzioni lecite, trasparenti e difendibili, evitando errori che possono trasformarsi in responsabilità personali devastanti.

Il reato, come dicevamo, è davvero dietro l’angolo.