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SAFE e start-up innovative, la detrazione del 65% spetta già dal bonifico secondo il Fisco

Chi lavora con le start-up innovative conosce bene uno dei problemi più frequenti nelle prime fasi di vita dell’impresa, ovvero trovare investitori disposti a finanziare un progetto quando ancora non esiste una valutazione consolidata della società o non è il momento giusto per aprire immediatamente il capitale sociale.

Negli ultimi anni molti ecosistemi internazionali hanno risolto questo problema attraverso i contratti SAFE (Simple Agreement for Future Equity), strumenti ormai diffusissimi nel venture capital ma che, fino a oggi, lasciavano numerosi dubbi sul piano fiscale italiano.

La risposta ad interpello n. 137 del 2026 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta probabilmente uno dei chiarimenti più importanti degli ultimi anni per chi opera nel mondo delle start-up innovative e degli investimenti early stage.

Cosa sono i SAFE e perché vengono utilizzati

Il SAFE non è un finanziamento e non è nemmeno un aumento di capitale immediato.

L’investitore versa oggi delle somme alla società e acquisisce il diritto a ricevere quote o azioni in futuro, quando si verificheranno determinati eventi, come un nuovo round di investimento, la quotazione della società o la cessione dell’impresa.

Dal punto di vista pratico si tratta di uno strumento estremamente apprezzato dalle start-up perché consente di raccogliere risorse finanziarie evitando, almeno nella fase iniziale, discussioni spesso complicate sulla valutazione aziendale.

Il vero dubbio riguardava il momento della detrazione fiscale

La questione fiscale era tutt’altro che secondaria.

La normativa riconosce infatti una detrazione IRPEF del 65% per gli investimenti effettuati nel capitale delle start-up innovative nei primi tre anni dalla loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Il problema era capire quando tale beneficio maturasse nel caso dei SAFE.

L’investitore può detrarre il 65% nel momento in cui versa il denaro oppure deve attendere l’effettiva conversione in quote societarie magari dopo anni?

Per molti investitori questa differenza cambia radicalmente l’attrattività dell’operazione. Un conto è attendere diversi anni per ottenere il beneficio fiscale. Un altro è poterlo utilizzare immediatamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del versamento.

Fisco e Impresa in pillole

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L’Agenzia riconosce i SAFE come investimenti in convertendo

La risposta dell’Agenzia delle Entrate risolve il problema in modo molto netto.

Secondo l’Amministrazione finanziaria i SAFE rientrano nella categoria degli investimenti in convertendo prevista dall’articolo 29-bis del decreto legge 179 del 2012.

La scelta del legislatore di utilizzare il termine “convertendo” viene interpretata in maniera ampia e flessibile, concentrandosi soprattutto su un elemento sostanziale: l’aumento di capitale non è immediato ma avverrà in un momento successivo, mentre le somme vengono nel frattempo accantonate in una specifica riserva patrimoniale.

Si tratta di un passaggio estremamente rilevante perché supera definitivamente l’idea che soltanto gli strumenti finanziari tradizionali possano beneficiare dell’agevolazione.

La detrazione del 65% nasce con il bonifico

La vera novità operativa è però un’altra.

L’Agenzia chiarisce che il diritto alla detrazione fiscale sorge già nel periodo d’imposta in cui viene effettuato il bonifico a favore della start-up innovativa, senza attendere il successivo aumento di capitale.

Per ottenere il beneficio devono però essere rispettate alcune condizioni fondamentali:

  • il bonifico deve riportare la corretta causale relativa al versamento in conto aumento di capitale;
  • le somme devono essere iscritte in una specifica riserva patrimoniale;
  • la riserva deve essere destinata esclusivamente alla futura conversione in capitale sociale;
  • la riserva non deve essere distribuibile agli investitori.

Dal punto di vista operativo questo aspetto richiederà particolare attenzione sia da parte delle start-up sia da parte dei professionisti che le assistono.

Molti errori nascono proprio dalla gestione documentale e contabile di questi strumenti apparentemente semplici ma che, in realtà, richiedono una corretta impostazione fin dall’origine.

Un chiarimento che può cambiare il mercato italiano delle start-up

Questa risposta dell’Agenzia delle Entrate potrebbe avere effetti molto più ampi del singolo caso esaminato.

Uno dei principali limiti del mercato italiano delle start-up è sempre stato il ridotto numero di investitori privati disposti a sostenere le fasi iniziali dei progetti imprenditoriali innovativi.

Anticipare il beneficio fiscale al momento del versamento rende certamente più semplice raccogliere capitali nelle fasi seed e pre-seed e avvicina il sistema italiano alle prassi ormai consolidate negli ecosistemi internazionali del venture capital.

Dal punto di vista professionale, tuttavia, il messaggio più importante è un altro. Quando si utilizzano strumenti innovativi come i SAFE non è sufficiente replicare modelli contrattuali stranieri o scaricare template disponibili online.

La corretta strutturazione civilistica, fiscale e contabile dell’operazione diventa determinante per evitare contestazioni future e per garantire agli investitori il mantenimento delle agevolazioni fiscali.

Ed è proprio in queste situazioni che una consulenza costruita fin dall’inizio può fare la differenza tra una raccolta di capitale efficace e un problema che emergerà soltanto dopo alcuni anni, magari durante un controllo fiscale o nel momento in cui arriverà il primo vero round di investimento.

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