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Ricavi non dichiarati una buona notizia per i professionisti

Nel campo degli accertamenti fiscali basati sulle indagini bancarie, arriva una conferma che interessa da vicino tutti i professionisti e lavoratori autonomi. Con l’ordinanza n. 29739 dell’11 novembre 2025, la Cassazione interviene nuovamente sul tema della presunzione dei ricavi non dichiarati legati ai movimenti sui conti correnti.

La Corte chiarisce che non esiste equiparazione tra attività imprenditoriale e attività professionale quando si tratta di analizzare i flussi bancari, almeno per quanto riguarda i prelievi.


Prelievi: la presunzione non si applica ai professionisti

La sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 ha eliminato la parte dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 che estendeva ai professionisti la presunzione secondo cui i prelievi non giustificati rappresentano compensi non dichiarati. Da allora il principio è chiaro:

  • i prelievi effettuati dal conto di un professionista non possono essere considerati automaticamente ricavi;
  • l’amministrazione finanziaria non può presumere che tali somme siano destinate all’attività professionale.

È quindi venuta meno l’equiparazione con gli imprenditori, per i quali invece la presunzione resta pienamente operativa.


Versamenti: la presunzione resta valida

Diversa è la disciplina dei versamenti. Secondo una giurisprudenza consolidata, la presunzione dei ricavi non dichiarati continua ad applicarsi ai professionisti quando si tratta di somme versate sul conto corrente.

In particolare:

  • ogni versamento non giustificato viene considerato ricavo imponibile;
  • spetta al professionista fornire una prova analitica dell’estraneità all’attività.

Questo significa che la banca dati dell’Agenzia delle Entrate può attivarsi anche a distanza di anni, chiedendo conto di un semplice movimento non documentato.


Perché questa distinzione?

La distinzione tra prelievi e versamenti nasce da un principio logico:

  • i prelievi non dimostrano necessariamente un compenso incassato e non dichiarato;
  • i versamenti sono invece più coerenti con l’idea di un ricavo percepito e non dichiarato.

Ed è proprio a partire da questo ragionamento che la Cassazione ribadisce che la presunzione resta solo sui versamenti, nonostante la natura non imprenditoriale dell’attività professionale.


La decisione della Cassazione rappresenta una buona notizia per i professionisti, che si vedono alleggeriti dal rischio di contestazioni legate ai prelievi. Resta però fondamentale una gestione chiara e documentata dei versamenti, che continuano a essere uno dei principali elementi utilizzati negli accertamenti.

Consiglio del Commercialista – Michele Vito Falagario

Se ricevi delle somme di denaro da tua moglie perché hai anticipato tu una spesa familiare, o se restituisci un prestito a un parente, o registri qualsiasi movimento “informale”, segnati l’operazione. Basta una nota, una mail, un messaggio. L’importante è poter dimostrare, in futuro, da dove proviene quella somma.

La normativa non vieta i contanti, ma in caso di accertamento serve una prova chiara — e spesso basta davvero poco per evitarsi un problema.