L’accertamento parziale è uno degli strumenti più discussi nella prassi dell’Agenzia delle Entrate. Viene utilizzato per contestare rapidamente irregolarità fiscali senza ricostruire l’intera posizione del contribuente. Con l’ordinanza n. 27039/2025, la Cassazione conferma un principio fondamentale: non servono elementi certi, ma bastano presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
La pronuncia nasce da un caso riguardante una società a responsabilità limitata, destinataria di un avviso di accertamento fondato sul processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, che aveva rilevato l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti relative ai periodi 2008-2009.
Il ruolo del PVC e delle presunzioni nell’accertamento parziale
Secondo la Suprema Corte, l’accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973:
- non è un metodo autonomo di ricostruzione del reddito,
- ma una procedura semplificata che consente al Fisco di recuperare materia imponibile anche da un singolo elemento emerso durante un controllo.
Il punto centrale della decisione riguarda la soglia probatoria: l’Agenzia delle Entrate non deve disporre di elementi certi, ma può fondarsi su indizi qualificati. Nel caso esaminato, le presunzioni riguardavano la sovrafatturazione, supportata dall’alterazione materiale di alcune fatture e da documenti acquisiti presso il fornitore. La Cassazione respinge così la tesi della contribuente secondo cui l’art. 41-bis richiederebbe necessariamente elementi “certi” da cui desumere gli errori o le omissioni.
Accertamento parziale anche con contabilità regolare
Un passaggio importante riguarda la contabilità. La Cassazione ribadisce che:
- l’accertamento parziale può essere emesso anche quando la contabilità risulta formalmente regolare;
- non è necessario analizzare l’interezza dei rapporti economici o delle movimentazioni;
- non occorre ricostruire l’intera posizione fiscale.
In altre parole, lo strumento consente di intervenire rapidamente anche in presenza di una contabilità “in ordine”, quando emergono indizi sufficienti a giustificare un recupero di imposta.
La motivazione dell’avviso
La motivazione dell’avviso deve essere “congrua” rispetto agli elementi utilizzati. È legittimo che l’Agenzia delle Entrate richiami il PVC della GdF, a condizione che il suo contenuto sia riportato in modo essenziale o allegato all’atto. Di conseguenza:
- non è necessario un supplemento istruttorio,
- non occorre un’analisi completa della posizione del contribuente,
- non rileva nemmeno l’eventuale riferimento errato nell’avviso a un articolo diverso (ad esempio art. 39 invece di 41-bis).
La discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria
Un altro punto ribadito dalla Cassazione è che la scelta tra accertamento ordinario e parziale è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. Il giudice non può sindacare questa scelta se la motivazione dell’atto è coerente con le risultanze istruttorie.
È una decisione “giusta”? Una lettura critica
Sul piano giuridico la pronuncia è coerente e si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato. Sul piano dell’equità, tuttavia, emergono alcune criticità:
- la soglia probatoria viene notevolmente ridotta;
- aumenta il rischio di avvisi “fotocopia” basati quasi esclusivamente sul PVC;
- il contribuente è spesso costretto a difendersi da indizi, non da fatti certi;
- in assenza di contraddittorio preventivo, il contribuente parte svantaggiato.
Il messaggio è chiaro: l’accertamento parziale è uno strumento potente nelle mani del Fisco, e proprio per questo chi opera correttamente deve essere ancora più attento nel documentare ogni operazione.
Consiglio del Commercialista – Michele Vito Falagario
La decisione della Cassazione conferma che l’accertamento parziale può basarsi anche su presunzioni. Questo significa che ogni elemento anomalo o non perfettamente documentato può diventare rilevante.
Consiglio pratico: quando ricevi o emetti documenti particolari, fatture con sconti o maggiorazioni particolari, note di variazione o integrazioni, conserva sempre le versioni originali e ogni corrispondenza e valuta sempre il contratto di fornitura a monte. Una fattura “leggermente diversa” o salvata in modo errato può diventare un indizio. Meglio avere un archivio impeccabile che dover dimostrare dopo anni che non c’era alcuna irregolarità.