Negli ultimi mesi si è acceso un dibattito importante a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha affrontato un tema centrale per la professione: la responsabilità del commercialista nell’ambito delle dichiarazioni fiscali.
Il caso ha fatto molto discutere perché ha riguardato un professionista che si era limitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, senza averle materialmente redatte. Eppure, secondo la Suprema Corte, questo non è sufficiente per escludere la responsabilità. Il principio espresso è chiaro, il commercialista può rispondere a titolo di concorso nella violazione anche quando il suo contributo non coincide con la condotta principale, ma si traduce in un comportamento che agevola l’illecito, anche solo per omissione di controllo.
Il vero punto non è l’invio ma il ruolo del professionista
Un elemento decisivo, spesso sottovalutato, riguarda il ruolo concreto ricoperto dal professionista. Nel caso esaminato, il commercialista non era un semplice intermediario, ma si occupava anche della tenuta della contabilità. Questo aspetto ha inciso in modo determinante, perché ha fatto emergere un obbligo professionale più ampio: quello di verificare la coerenza tra i dati dichiarati e le scritture contabili.
In altre parole, non è tanto l’invio in sé a generare responsabilità, ma la posizione che il professionista occupa all’interno della gestione fiscale del cliente. Quando il commercialista è inserito stabilmente nel processo amministrativo e contabile, la sua attività non può essere considerata neutra.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e il rischio di fraintendimenti
A seguito del clamore suscitato dalla sentenza, sono intervenuti chiarimenti istituzionali volti a ridimensionare l’allarmismo. È stato evidenziato come il caso concreto fosse caratterizzato da una situazione patologica, con numerose contestazioni a carico del professionista, tali da far emergere un comportamento sistematico e non un errore isolato.
Inoltre, è stato ribadito che il commercialista che si limita alla trasmissione non può essere automaticamente considerato responsabile. Tuttavia, questi chiarimenti non modificano il principio giuridico espresso dalla Cassazione, che resta pienamente valido e applicabile.
Il rischio, quindi, è quello di sottovalutare la portata della pronuncia, interpretandola come un caso isolato, quando in realtà introduce un criterio di valutazione più rigoroso della diligenza professionale.
Cosa cambia davvero nella pratica dello studio
Il vero cambiamento riguarda l’approccio operativo. Non è più sufficiente affermare di aver svolto un’attività meramente esecutiva. Diventa centrale dimostrare di aver adottato un comportamento diligente, coerente con il ruolo e le competenze professionali.
Questo significa, ad esempio:
- prestare attenzione alla coerenza tra contabilità e dichiarazioni
- valutare situazioni anomale o incoerenti
- evitare automatismi nella trasmissione dei dati
- formalizzare eventuali criticità riscontrate
La responsabilità si sposta quindi dalla mera attività svolta alla qualità del comportamento tenuto.
Quando il cliente ha comportamenti non corretti
Questo tema apre una riflessione ancora più importante, che va oltre il caso specifico e riguarda la gestione quotidiana del rapporto con il cliente. Nella pratica professionale può accadere di trovarsi di fronte a situazioni in cui il cliente adotta comportamenti non corretti o fornisce dati dubbi.
In questi casi, ritengo che il commercialista debba adottare un approccio chiaro e strutturato.Una possibile linea operativa è la seguente:
- trasmettere la dichiarazione evidenziando che i dati sono stati forniti dal cliente
- predisporre una comunicazione scritta in cui si segnalano le criticità riscontrate
- conservare adeguata documentazione a tutela dell’operato professionale
Questi passaggi non eliminano automaticamente il rischio, ma rappresentano un elemento fondamentale per dimostrare la propria diligenza. Nei casi più gravi o reiterati, tuttavia, la scelta più corretta può essere una sola: interrompere il rapporto professionale.
Il parere del commercialista Michele Vito Falagario
Al di là della singola sentenza, questa vicenda evidenzia un aspetto che spesso viene sottovalutato. Il ruolo del commercialista è centrale nella gestione dell’impresa e non può essere ridotto a una funzione meramente esecutiva.
Il commercialista non è un semplice intermediario, ma un presidio tecnico e strategico, chiamato a interpretare, verificare e guidare le scelte fiscali nel rispetto delle norme. Proprio per questo motivo, affidarsi a soggetti terzi senza un reale coordinamento, o frammentare le attività tra più professionisti senza una regia chiara, raramente rappresenta una scelta efficace per l’impresa.
La gestione fiscale richiede coerenza, controllo e visione d’insieme. Quando questi elementi vengono meno, aumentano non solo i rischi per il professionista, ma soprattutto quelli per l’imprenditore. Per questo motivo, ritengo fondamentale costruire un rapporto professionale basato su trasparenza, collaborazione e responsabilità condivisa, in cui il commercialista possa svolgere pienamente il proprio ruolo.