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Le monete dei videogiochi pagano l’IVA. E i programmi fedeltà?

Negli ultimi anni l’economia digitale ha creato strumenti nuovi come valute virtuali, crediti digitali, punti fedeltà, token utilizzabili all’interno di piattaforme online. Ma dal punto di vista fiscale non tutti questi strumenti sono uguali.

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-472/2024, depositata il 5 marzo 2026) ha chiarito un punto molto interessante ovvero che le monete virtuali utilizzate nei videogiochi online sono soggette a IVA.

Il caso riguardava una società che vendeva la valuta virtuale di un videogioco, utilizzata dai giocatori per acquistare funzionalità o vantaggi all’interno del gioco. Secondo la società si trattava di operazioni assimilabili alle operazioni finanziarie su valute, che in alcuni casi possono essere esenti da IVA.

La Corte, però, non ha condiviso questa interpretazione.

Quando una valuta virtuale può essere esente IVA

La direttiva IVA prevede un’esenzione per alcune operazioni relative a valute. Questa esenzione può applicarsi anche a valute non tradizionali, ma solo se sono soddisfatte alcune condizioni precise. In particolare, la valuta deve:

  • essere accettata come mezzo di pagamento
  • non avere altre finalità oltre a quella di pagamento

È il ragionamento che in passato ha portato a riconoscere un trattamento particolare ad alcune criptovalute. Nel caso analizzato dalla Corte, però, la moneta virtuale del videogioco non soddisfaceva queste condizioni. Infatti poteva essere utilizzata solo all’interno del gioco e non era accettata come mezzo di pagamento nel mondo reale.

Di conseguenza non si trattava di una valuta alternativa, ma semplicemente di una componente del servizio digitale offerto dal videogioco.

Non è nemmeno un buono

Un’altra questione affrontata dalla Corte riguardava la possibile qualificazione di queste unità virtuali come buoni multiuso. La normativa IVA considera buoni quegli strumenti che danno diritto a ottenere beni o servizi futuri. Anche questa interpretazione è stata esclusa.

Secondo i giudici europei, la moneta virtuale del gioco non serve ad acquistare un servizio futuro in quanto è già essa stessa il servizio consumato dal giocatore. Per questo motivo la Corte ha concluso che tali operazioni devono essere trattate come prestazioni di servizi elettronici.

La conseguenza fiscale è chiara, l’IVA si applica sull’intero corrispettivo pagato per acquistare la valuta virtuale.

E i programmi fedeltà della grande distribuzione?

Questa decisione solleva una domanda interessante. Molti consumatori partecipano quotidianamente ai programmi fedeltà della grande distribuzione, accumulando punti che possono poi essere utilizzati per ottenere premi o sconti.

Si tratta delle classiche raccolte punti promozionali che permettono, ad esempio, di ottenere prodotti o premi attraverso il raggiungimento di determinate soglie di acquisto, come accade in molte campagne della grande distribuzione organizzata (un esempio di queste iniziative è la raccolta punti con premi per la casa e la cucina).

Dal punto di vista economico, anche questi strumenti sembrano una sorta di “valuta interna”. Ma la logica fiscale è diversa. Nei programmi fedeltà, infatti, i punti non vengono normalmente acquistati dal cliente, ma sono attribuiti come effetto di un acquisto principale, nell’ambito di una strategia commerciale di fidelizzazione.

In altre parole, non esiste una vera e propria vendita autonoma dei punti. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, i programmi fedeltà sono trattati come operazioni promozionali o sistemi di sconto differito, e non come servizi digitali autonomi.

La situazione cambierebbe se i punti venissero venduti direttamente ai consumatori o utilizzati come mezzo di pagamento indipendente. In quel caso si aprirebbero questioni fiscali molto più complesse, simili a quelle affrontate dalla Corte di giustizia nel caso delle valute virtuali dei videogiochi.

Economia digitale e nuove sfide fiscali

La sentenza dimostra come l’evoluzione dell’economia digitale stia creando strumenti sempre più difficili da classificare dal punto di vista fiscale. Valute virtuali, crediti digitali, punti fedeltà e token possono avere funzioni molto diverse tra loro, anche quando sembrano simili.

E proprio da questa differenza dipende il loro trattamento IVA. Per imprese e operatori economici, comprendere la natura giuridica di questi strumenti diventa quindi fondamentale. Perché, come dimostra il caso analizzato dalla Corte, la differenza tra una valuta, un buono e un servizio digitale può cambiare completamente il trattamento fiscale dell’operazione.