Cosa succede quando l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento relativo a una società ormai cancellata dal Registro delle imprese? La domanda sembra semplice. La risposta, invece, apre uno dei paradossi più interessanti del processo tributario.
Con l’ordinanza n. 1455 del 2026, la Corte di Cassazione ha affermato un principio molto chiaro: se una società di capitali è stata cancellata dal Registro delle imprese da meno di cinque anni, l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti può essere impugnato esclusivamente dall’ex liquidatore, in quanto ultimo rappresentante legale della società.
Il socio, invece, non è legittimato ad agire.
Il principio nasce dall’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, che ha introdotto una sorta di “finzione giuridica”: ai soli fini fiscali, la società cancellata continua a esistere per cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Questo meccanismo è stato pensato per tutelare l’Amministrazione finanziaria, evitando che la cancellazione della società diventi uno strumento per sottrarsi agli accertamenti fiscali.
Fin qui tutto coerente.
Il problema nasce quando l’avviso di accertamento viene notificato non al liquidatore, ma al socio. È proprio questo il caso affrontato dalla Cassazione. L’atto era intestato alla società ormai cancellata, ma era stato notificato al socio. A quel punto il socio ha deciso di impugnarlo.
La Corte, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è semplice: l’atto non conteneva alcuna pretesa tributaria nei confronti del socio, ma era diretto esclusivamente alla società. Di conseguenza il socio non aveva la legittimazione ad agire.
Ed è qui che emerge il vero problema! Se l’avviso viene notificato al socio ma il socio non può impugnarlo, chi può contestare l’atto? La risposta della Cassazione è chiara: l’ex liquidatore.
Ma nella pratica questa soluzione non sempre funziona. Molto spesso il liquidatore:
- non è più reperibile
- non ha alcun interesse a difendere la società ormai estinta
- oppure non viene neppure a conoscenza dell’atto.
Il risultato è un vero e proprio corto circuito processuale. Da un lato c’è un avviso di accertamento che potrebbe essere illegittimo. Dall’altro lato non c’è nessun soggetto che possa effettivamente contestarlo.
Il socio riceve l’atto ma non può impugnarlo. Il liquidatore potrebbe impugnarlo, ma spesso non lo fa. In questo modo il rischio è che un atto fiscale resti valido semplicemente perché nessuno ha il potere di contestarlo.
Da un punto di vista teorico la soluzione adottata dalla Cassazione è coerente con la struttura normativa. Tuttavia, sul piano pratico, pone interrogativi importanti sul bilanciamento tra tutela dell’interesse erariale e diritto di difesa del contribuente.
Una possibile soluzione sarebbe riconoscere al socio una legittimazione difensiva almeno residuale, soprattutto nei casi in cui l’atto venga notificato proprio a lui. In questo modo il giudice potrebbe verificare la correttezza della notifica e, se necessario, annullare l’atto.
Diversamente si rischia di creare una situazione paradossale: un accertamento che nessuno può realmente contestare.
La domanda allora è inevitabile
se l’Agenzia delle Entrate notifica un accertamento al socio, è davvero corretto impedire proprio a quel socio di impugnarlo? Oppure il diritto di difesa dovrebbe prevalere anche di fronte a un errore di notifica dell’Amministrazione finanziaria?