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Massoterapista esente IVA, osteopata, chiropratico, chinesiologo NO (Risoluzione 9/2026)

Il 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 9, facendo chiarezza su un tema molto sentito ovvero quali prestazioni possono essere considerate sanitarie ai fini dell’esenzione IVA? In particolare, il documento analizza il trattamento fiscale delle attività svolte da:

  • osteopata
  • chiropratico
  • chinesiologo
  • massoterapista

Cosa significa “esenzione IVA” per le prestazioni sanitarie?

La normativa prevede che alcune prestazioni sanitarie non siano soggette a IVA. L’esenzione si applica solo se sono rispettate due condizioni fondamentali:

  1. La prestazione deve essere sanitaria (diagnosi, cura o riabilitazione della persona).
  2. Deve essere svolta da una professione sanitaria riconosciuta e vigilata dalla legge, oppure individuata con uno specifico decreto del Ministero della Salute.

Se manca anche solo uno di questi requisiti, l’IVA si applica normalmente.


Osteopata: IVA sì o no?

La professione di osteopata è stata riconosciuta da una legge del 2018 come futura professione sanitaria. Tuttavia, la procedura per renderla pienamente operativa non è ancora completata. Non sono stati definiti in modo definitivo:

  • l’albo professionale;
  • i criteri di riconoscimento dei titoli;
  • il quadro attuativo completo.

Per questo motivo, secondo la Risoluzione n. 9 le prestazioni dell’osteopata sono soggette a IVA ordinaria, ed è obbligatoria la fattura elettronica.


Chiropratico: stessa situazione

Anche la professione di chiropratico è stata individuata dalla legge, ma la procedura di istituzione non è stata avviata concretamente. Non rientra tra le professioni sanitarie vigilate né tra le arti ausiliarie espressamente previste dalla normativa. Quindi:

  • Le prestazioni del chiropratico sono soggette a IVA ordinaria.
  • È obbligatoria la fattura elettronica.

Chinesiologo: attività non sanitaria

Il chinesiologo è disciplinato dalla normativa sulle professioni sportive. La sua attività riguarda:

  • miglioramento della qualità della vita
  • promozione dell’attività fisica
  • benessere psicofisico

Non svolge attività di diagnosi, cura o riabilitazione sanitaria in senso stretto. Anche in questo caso:

  • IVA ordinaria applicabile
  • Fattura elettronica obbligatoria

Massoterapista: esenzione IVA confermata

Diverso è il caso del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB). Questa figura è espressamente indicata nella normativa come arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza. Questo elemento è decisivo. Se il professionista possiede un titolo valido per esercitare l’attività:

  • Le prestazioni sono esenti IVA.

Ma non solo.


Quando NON si deve emettere fattura elettronica

Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche esiste un divieto specifico. Le prestazioni sanitarie non devono essere fatturate elettronicamente tramite SdI se rientrano tra quelle i cui dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Poiché le prestazioni del massoterapista rientrano tra le spese sanitarie detraibili:

  • Non si emette fattura elettronica via SdI.
  • I dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Al contrario:

  • osteopata
  • chiropratico
  • chinesiologo

non rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, quindi devono emettere fattura elettronica.


Tabella riassuntiva

ProfessioneEsenzione IVAFattura elettronica
Osteopata❌ No✅ Sì
Chiropratico❌ No✅ Sì
Chinesiologo❌ No✅ Sì
Massoterapista (MCB)✅ Sì❌ No (divieto SdI)

Perché questa distinzione è così importante?

Molti professionisti lavorano nel settore del benessere e della salute. La differenza tra “attività sanitaria riconosciuta” e “attività di benessere” può sembrare sottile, ma dal punto di vista fiscale cambia molto:

  • applicazione o meno dell’IVA
  • modalità di fatturazione
  • obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria
  • impatto economico sui clienti

La Risoluzione n. 9 chiarisce che non basta svolgere un’attività legata alla salute: è necessario che la professione sia formalmente riconosciuta e vigilata dalla normativa sanitaria.