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Ciclone Harry arrivata la proroga fiscale.

È stato pubblicato il Dl n. 25/2026 contenente misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi meteorologici che dal 18 gennaio hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia, e la frana di Niscemi.

Il provvedimento introduce la sospensione di versamenti tributari, adempimenti fiscali, cartelle e contributi. Tuttavia, la misura presenta due elementi centrali che meritano attenzione:

  • la sospensione non è automatica per tutti i contribuenti dei comuni colpiti, ma è condizionata all’inagibilità dell’immobile;
  • la ripresa dei versamenti avverrà in unica soluzione, senza rateazione automatica.

Analizziamo nel dettaglio cosa prevede il decreto e quali sono le implicazioni operative.


Chi può beneficiare della sospensione

La sospensione si applica ai soggetti che:

  • hanno residenza, sede legale o sede operativa (risultante in Camera di commercio) nei territori colpiti;
  • operano in immobili danneggiati dagli eventi meteorologici del 18 gennaio;
  • sono stati oggetto di provvedimento di sgombero per inagibilità adottato entro il 27 febbraio 2026;

oppure:

  • hanno richiesto la verifica di agibilità entro il 27 febbraio 2026 e, a seguito della stessa, è stato disposto lo sgombero.

La sospensione non è automatica

Questo è il primo punto fondamentale. Non basta trovarsi in uno dei comuni interessati dallo stato di emergenza. È necessario che vi sia:

  • un danno effettivo all’immobile;
  • un provvedimento formale di inagibilità o una procedura di verifica conclusa con sgombero.

La misura è quindi condizionata e selettiva, non generalizzata.


Quali tributi e adempimenti sono sospesi

La sospensione opera dal 18 gennaio al 30 aprile 2026. Sono sospesi:

  • tutti i versamenti tributari in scadenza nel periodo (esclusi dazi e accise);
  • ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • addizionali regionali e comunali operate dai sostituti d’imposta;
  • pagamenti di cartelle di pagamento;
  • atti di accertamento esecutivi;
  • atti di presa in carico della riscossione;
  • adempimenti formali tributari;
  • versamenti di contributi previdenziali;
  • premi per assicurazioni obbligatorie.

La sospensione si applica anche alle rate della rottamazione-quater e prevede una proroga dei termini connessi alla rottamazione-quinquies.


Ripresa dei pagamenti in unica soluzione

I versamenti sospesi relativi a tributi e ritenute dovranno essere effettuati:

  • entro il 10 ottobre 2026
  • in unica soluzione
  • senza sanzioni e interessi

Nessuna rateazione automatica

Il decreto non prevede un piano di pagamento dilazionato automatico. Questo significa che, terminato il periodo di sospensione, il contribuente dovrà versare integralmente quanto dovuto. Per molte imprese già colpite da danni materiali e perdita di fatturato, la concentrazione del debito fiscale in un’unica scadenza può rappresentare un elemento di criticità finanziaria.


E se è inagibile lo studio del commercialista?

Qui si apre una questione particolarmente delicata e poco considerata dal decreto. Supponiamo che:

  • l’immobile inagibile sia lo studio del commercialista;
  • i clienti dello studio non abbiano subito danni né provvedimenti di sgombero.

In questo caso cosa accade?

La sospensione si estende ai clienti?

La risposta, alla luce del testo normativo, è negativa. Il decreto collega la sospensione alla posizione del soggetto passivo danneggiato, non alla struttura organizzativa che cura gli adempimenti. Se l’immobile danneggiato è quello del professionista:

  • il commercialista beneficia della sospensione per i propri tributi;
  • i clienti, se non hanno immobili inagibili, non beneficiano automaticamente della sospensione.

La norma non prevede alcuna estensione “per riflesso” agli assistiti dello studio professionale.


Un possibile problema sistemico

Questo passaggio mette in evidenza un limite strutturale del decreto. Gli studi professionali rappresentano:

  • centri di elaborazione dati;
  • snodi operativi per decine o centinaia di imprese;
  • intermediari fiscali abilitati alla trasmissione degli adempimenti.

Se uno studio è completamente inagibile, l’impatto può coinvolgere numerosi contribuenti formalmente non danneggiati. Tuttavia, la norma non contempla questa ipotesi.


È possibile invocare la forza maggiore?

In assenza di sospensione automatica, potrebbe astrattamente configurarsi una causa di forza maggiore o impossibilità oggettiva. Ma occorre precisare che:

  • la forza maggiore non è presunta;
  • deve essere provata;
  • è valutata caso per caso;
  • non determina una sospensione generalizzata dei termini.

Di conseguenza, non si può ritenere che l’inagibilità dello studio professionale sospenda automaticamente le scadenze dei clienti.


Adempimenti contabili e societari

Il decreto prevede inoltre:

  • sospensione degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026;
  • sospensione dei termini per adempimenti presso le Camere di commercio fino al 30 aprile 2026;

Considerazioni di un commercialista

Il Dl 25/2026 rappresenta un intervento necessario per fronteggiare l’emergenza derivante dal Ciclone Harry, ma presenta caratteristiche precise:

  • la sospensione è subordinata all’inagibilità dell’immobile;
  • non è estesa automaticamente a tutti i soggetti dei comuni colpiti;
  • non si applica per riflesso ai clienti dello studio professionale inagibile;
  • la ripresa dei versamenti avverrà in unica soluzione.

La misura fornisce un differimento, non un abbattimento del debito fiscale. Per imprese e professionisti sarà quindi fondamentale:

  • verificare attentamente i requisiti soggettivi;
  • documentare l’inagibilità;
  • pianificare per tempo la liquidità in vista della scadenza del 10 ottobre 2026;
  • valutare con attenzione eventuali profili di forza maggiore in caso di impedimenti operativi.

Per il Fisco, in situazioni emergenziali, la gestione tecnica delle scadenze diventa tanto importante quanto la gestione dell’emergenza stessa.