Vai al contenuto

Artigiani e controlli bancari, perché il Fisco li tratta come imprese

Stavo leggendo un articolo pubblicato su FiscoOggi. Il tema è di quelli che meritano attenzione, perché tocca da vicino migliaia di artigiani e piccoli imprenditori individuali: i controlli sui conti correnti e, in particolare, il valore dei prelevamenti bancari ai fini fiscali.

L’occasione nasce dall’Ordinanza n. 34459 del 29 dicembre 2025, con cui la Cassazione ha ribadito un principio molto chiaro; l’artigiano non è un lavoratore autonomo, ma un imprenditore, e come tale è soggetto alle presunzioni bancarie previste per il reddito d’impresa.


Artigiano è un lavoratore autonomo o imprenditore?

Dal punto di vista giuridico e fiscale, la risposta è netta. Secondo la Cassazione, l’artigiano:

  • non rientra nel lavoro autonomo disciplinato dall’art. 2222 c.c.;
  • è invece un imprenditore individuale ai sensi dell’art. 2082 c.c.;
  • più precisamente, un piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c.

Il fatto che l’attività sia svolta prevalentemente con il proprio lavoro personale non cambia la natura dell’attività, che resta economica e organizzata. Ed è proprio questo elemento a fare la differenza sotto il profilo dei controlli fiscali.


Presunzioni bancarie

L’articolo 32 del D.P.R. 600/1973 prevede che:

  • i versamenti sui conti correnti possano essere presunti come reddito non dichiarato (salvo prova contraria);
  • i prelevamenti non giustificati possano costituire presunzione di maggior reddito.

Dopo la sentenza n. 228 del 2014 della Corte Costituzionale, questa seconda presunzione non si applica più ai lavoratori autonomi. Ma – ed è il punto centrale – continua ad applicarsi ai titolari di reddito d’impresa.

Poiché l’artigiano produce reddito d’impresa, i prelevamenti dal conto aziendale, se non giustificati e non contabilizzati, possono essere utilizzati dal Fisco come elemento presuntivo in sede di accertamento.


Nessuna distinzione tra impresa “artigiana” e impresa “ordinaria”

Un altro aspetto ribadito con forza dalla giurisprudenza è che non ha alcuna rilevanza la natura artigianale dell’attività. Ciò che conta è l’esercizio di un’impresa. In altre parole:

  • non esiste una “zona franca” per l’artigiano,
  • né una disciplina attenuata rispetto alle altre imprese individuali.

Questo principio è ormai costante e rende superata ogni distinzione basata sulla dimensione o sulla semplicità dell’attività svolta.


Attenzione: non è un automatismo, ma serve ordine

È importante chiarirlo: la presunzione è relativa, non automatica. L’artigiano può sempre dimostrare che:

  • i prelevamenti non sono collegati a ricavi non dichiarati;
  • le somme sono già state tassate;
  • oppure sono fiscalmente irrilevanti.

Tuttavia, senza una gestione ordinata del conto aziendale, il rischio di contestazioni aumenta sensibilmente.


Il consiglio del commercialista – Michele Vito Falagario

Il vero messaggio pratico di questa pronuncia è semplice: il conto dell’impresa non è il conto personale.

Separare le spese, tracciare i movimenti e motivare i prelevamenti non serve solo in caso di controllo, ma è una forma di tutela quotidiana per l’artigiano. Una gestione consapevole oggi evita problemi domani.