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Affrancamento riserve in sospensione d’imposta 2026

Con la Legge di Bilancio 2026 abbiamo ancora la possibilità di affrancare le riserve e i fondi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. L’operazione avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%. Si tratta di una misura già prevista in passato e ora riproposta: non è una regola permanente del sistema fiscale, ma una finestra normativa straordinaria che consente di regolarizzare in modo definitivo determinate poste patrimoniali.


Cosa sono le riserve in sospensione d’imposta

Nel corso degli anni molte imprese hanno:

  • effettuato rivalutazioni di beni aziendali
  • beneficiato di norme agevolative
  • accantonato utili con disciplina fiscale differita

Alcune di queste riserve risultano fiscalmente “in sospensione”, ciò significa che non sono tassate finché restano nel patrimonio della società, ma diventano imponibili nel momento in cui vengono utilizzate. In altre parole, la tassazione non è eliminata, ma rinviata. L’affrancamento consente di anticipare l’imposizione con un’imposta sostitutiva del 10%, evitando future tassazioni ordinarie su quelle stesse somme.


Quali soggetti possono accedere

La disciplina si applica a:

  • società di capitali
  • società di persone (snc, sas)
  • imprese individuali in contabilità ordinaria

Per le società di persone, l’importo affrancato si considera imputato ai soci per trasparenza, anche se il versamento è effettuato dalla società. La norma è utilizzabile anche in caso di trasformazioni societarie e dalle stabili organizzazioni, secondo le regole previste dal decreto attuativo richiamato dalla legge.


Quali riserve possono essere affrancate

Possono essere oggetto di affrancamento:

  • i saldi attivi di rivalutazione
  • le riserve e i fondi in sospensione d’imposta

A condizione che:

  • esistano nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024
  • risultino ancora presenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

Imposta dovuta e modalità di pagamento

L’imposta sostitutiva è pari al 10% ed è valida sia ai fini IRES sia IRAP. Il pagamento avviene in quattro rate annuali di pari importo:

  • 30 giugno 2026
  • 30 giugno 2027
  • 30 giugno 2028
  • 2 luglio 2029

Le rate successive alla prima non sono gravate da interessi. L’opzione si perfeziona mediante indicazione in dichiarazione dei redditi dell’importo affrancato e dell’imposta dovuta.


Una valutazione che richiede consapevolezza

L’affrancamento non è un obbligo, ma una scelta. Può essere opportuno quando:

  • si prevede una futura distribuzione di utili
  • si intende razionalizzare il patrimonio netto
  • si desidera ridurre l’incertezza fiscale futura

Pagare oggi un’imposta sostitutiva del 10% può risultare più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria applicabile in caso di distribuzione. Tuttavia, la decisione deve essere inserita in una pianificazione complessiva che tenga conto della liquidità aziendale, delle prospettive di distribuzione e degli equilibri patrimoniali.

Le scelte sul patrimonio non si affrontano solo in chiave fiscale, ma in un’ottica strategica più ampia.