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SRL con pochi soci, quando il Fisco presume la distribuzione degli utili

Quando una società di capitali, nel caso di spese una SRL, ha una ristretta base partecipativa, cioè pochi soci, il Fisco può applicare una presunzione molto rilevante dal punto di vista fiscale, ovvero la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.

Di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza tributaria: se una società con pochi soci realizza utili non dichiarati, è ragionevole presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci. Questo significa che l’accertamento fiscale non si ferma alla società, ma può coinvolgere direttamente anche i soci.


Cosa sono gli utili extracontabili

Gli utili extracontabili sono ricavi o profitti che non risultano dalla contabilità ufficiale della società e che emergono solo in seguito ad un accertamento fiscale. Si tratta, ad esempio, di:

  • ricavi non fatturati
  • componenti positivi di reddito non dichiarati
  • ricostruzioni induttive dei ricavi da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Quando l’Agenzia delle Entrate accerta l’esistenza di questi utili, la società viene tassata per il maggior reddito prodotto. Ma nel caso delle società a ristretta base sociale, l’effetto può estendersi anche ai soci.


La presunzione nelle società a ristretta base sociale

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, quando una società ha pochi soci, spesso legati da rapporti familiari o personali, è ragionevole ritenere che i soci siano a conoscenza della gestione della società.

Proprio per questo motivo si applica la cosiddetta presunzione di distribuzione degli utili. In pratica il ragionamento è il seguente:

  1. l’Agenzia delle Entrate accerta utili non dichiarati della società
  2. la società ha una ristretta base partecipativa
  3. si presume che tali utili siano stati distribuiti ai soci.

Di conseguenza il socio può ricevere un accertamento IRPEF personale per i redditi presuntivamente percepiti.


La novità della Cassazione del 2026

Con la recente ordinanza la Cassazione ha chiarito che questa presunzione continua a essere valida anche dopo la modifica dell’articolo 7 del decreto legislativo 546/1992, che disciplina l’onere della prova nel processo tributario.

Secondo tale norma, l’Amministrazione finanziaria deve provare le violazioni contestate. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, questa disposizione non elimina la possibilità di utilizzare presunzioni semplici, come quella della distribuzione degli utili nelle società con pochi soci.

In altre parole, l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare l’esistenza degli utili extracontabili della società, ma non è obbligata a provare anche l’effettiva distribuzione di tali utili ai soci.


L’onere della prova passa al socio

Una volta applicata la presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Il socio può difendersi dimostrando, ad esempio, che:

  • gli utili sono stati accantonati nella società
  • sono stati reinvestiti nell’attività
  • non sono mai stati effettivamente realizzati
  • oppure che sono stati percepiti da altri soggetti.

Si tratta quindi di una presunzione che può essere superata, ma che comporta comunque un significativo spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.


Un principio ormai consolidato

Nel caso analizzato dalla Cassazione, tra l’altro, lo stesso contribuente era già stato coinvolto in un procedimento analogo relativo ad un periodo d’imposta precedente. Questo elemento ha rafforzato l’orientamento dei giudici nel ritenere applicabile la presunzione di distribuzione degli utili.

La decisione conferma quindi un indirizzo giurisprudenziale ormai stabile: nelle società di capitali con pochi soci, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono essere presunti distribuiti ai soci, salvo prova contraria.


Una domanda per imprenditori e professionisti

Se una società ha pochi soci, è davvero corretto presumere automaticamente che gli utili non dichiarati siano stati distribuiti ai soci, anche senza una prova diretta del passaggio di denaro?

Oppure questa presunzione rischia di spostare troppo l’onere della prova a carico del contribuente?