Il comunicato stampa relativo alla riunione dell’11 dicembre 2025 del Consiglio dei Ministri ha anticipato una misura di forte impatto per il tessuto produttivo italiano: il rinvio al 31 marzo 2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi contro i rischi catastrofali, c.d. polizze catastrofali da parte delle micro e piccole imprese, incluse quelle operanti nei settori del turismo e della somministrazione.
Il contesto normativo dell’obbligo assicurativo
L’introduzione dell’assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali si inserisce in un quadro di crescente esposizione del territorio italiano a eventi naturali estremi. Alluvioni, frane e sismi rappresentano ormai un rischio ricorrente, con effetti potenzialmente devastanti sul patrimonio aziendale e sulla continuità dell’attività d’impresa.
L’obiettivo del legislatore è quello di ridurre l’intervento pubblico emergenziale ex post, favorendo una copertura preventiva dei danni attraverso il mercato assicurativo.
Quali beni devono essere assicurati
L’obbligo riguarda esclusivamente i beni indicati dall’articolo 2424, comma 1, del codice civile, sezione Attivo – voce B-II (immobilizzazioni materiali), e in particolare:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
I beni sono quelli definiti dall’art. 1, comma 1, lettera b), nn. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025 e devono essere impiegati, a qualsiasi titolo, nell’esercizio dell’attività d’impresa. Rientrano quindi anche beni detenuti in leasing, locazione o comodato, purché strumentali all’attività.
Eventi catastrofali coperti dalla polizza
La polizza è destinata a coprire i danni materiali diretti ai beni assicurati, quando causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. L’art. 3 del DM 18/2025 individua espressamente gli eventi rilevanti:
- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
Restano in linea generale esclusi i danni indiretti, come l’interruzione dell’attività o la perdita di fatturato, salvo specifiche estensioni contrattuali.
La proroga al 31 marzo 2026, come utilizzarla
Il rinvio del termine non elimina l’obbligo assicurativo, ma concede alle imprese un tempo aggiuntivo per:
- verificare con precisione i beni soggetti a copertura;
- confrontare le diverse offerte assicurative;
- valutare massimali, franchigie, scoperti ed esclusioni;
- evitare adesioni frettolose a polizze standardizzate.
Una scelta affrettata rischia infatti di tradursi in una copertura inefficace proprio nel momento del bisogno.
Riflessioni del Commercialista – Michele Vito Falagario
L’impostazione attuale dell’obbligo assicurativo sui rischi catastrofali presenta una criticità strutturale che merita attenzione. La cosiddetta “mutualizzazione del rischio” è, nei fatti, quasi interamente a carico dell’impresa, mentre il ruolo dello Stato resta marginale. I rischi coperti – terremoti, alluvioni, frane – sono rischi sistemici, legati alla gestione del territorio e alla prevenzione pubblica, più che all’attività imprenditoriale in senso stretto. In assenza di un reale coinvolgimento pubblico, l’obbligo assicurativo rischia di assumere i contorni di una tassazione indiretta, soprattutto per micro e piccole imprese. La proroga al 31 marzo 2026 dovrebbe quindi essere colta come un’occasione per ripensare il modello, introducendo una corresponsabilità pubblico–privata più equilibrata nella gestione dei rischi catastrofali.