Dal 2026 cambiano le regole fiscali su dividendi e plusvalenze. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto nuovi requisiti minimi per accedere ai regimi di esclusione o esenzione dal reddito imponibile, limitando tali benefici solo alle partecipazioni considerate più rilevanti.
La novità riguarda sia i soggetti Ires (società di capitali) sia i soggetti Irpef in regime d’impresa, cioè imprenditori individuali e società di persone. Le nuove regole si applicano:
- alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026
- ai dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026
L’obiettivo del legislatore è restringere i regimi fiscali agevolati alle partecipazioni più significative, evitando un utilizzo eccessivamente esteso delle agevolazioni.
Nuove soglie per dividendi e plusvalenze
La riforma introduce due requisiti minimi alternativi per poter beneficiare dei regimi fiscali agevolati. Per accedere all’esclusione dei dividendi o all’esenzione delle plusvalenze occorre che la partecipazione abbia:
- una quota nel capitale sociale pari ad almeno il 5%, oppure
- un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro
È sufficiente che sia soddisfatto uno dei due requisiti. Queste condizioni si aggiungono ai requisiti già previsti dalla normativa fiscale.
Dividendi: cosa cambia dal 2026
La Legge di Bilancio modifica gli articoli 59 e 89 del TUIR. Restano invariate le percentuali di tassazione:
- 95% di esclusione dal reddito per i soggetti Ires
- 58,14% imponibile per i soggetti Irpef in regime d’impresa
La novità è che tale regime si applica solo se la partecipazione supera le nuove soglie (5% o 500.000 euro di valore fiscale). Nel calcolo della soglia del 5% vengono considerate anche le partecipazioni indirette detenute all’interno dello stesso gruppo societario, tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione lungo la catena di controllo.
Plusvalenze: confermata la PEX ma con nuovi limiti
Per le plusvalenze da cessione di partecipazioni resta confermato il regime della Participation Exemption (PEX). Le percentuali di imponibilità restano:
- 5% imponibile per i soggetti Ires
- 58,14% imponibile per i soggetti Irpef in regime d’impresa
Anche in questo caso però si applicano i nuovi requisiti dimensionali della partecipazione. Restano inoltre invariati gli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del TUIR, tra cui:
- possesso della partecipazione da almeno 12 mesi
- iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
- residenza della partecipata in Paesi non a fiscalità privilegiata
- svolgimento di attività commerciale effettiva.
Ritenuta sui dividendi
Per i soci persone fisiche non cambia nulla. Continua ad applicarsi la ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero dividendo percepito, senza distinzione tra partecipazioni qualificate o non qualificate.
La riforma interviene invece sulla ritenuta sui dividendi distribuiti a società estere (outbound). La ritenuta ridotta dell’1,20%, applicabile a società residenti in Paesi UE o SEE in white list, è ora concessa solo se la partecipazione rispetta le nuove soglie del 5% o dei 500.000 euro.
Il consiglio del commercialista
La riforma introduce un nuovo criterio ovvero che le agevolazioni fiscali su dividendi e plusvalenze sono riservate alle partecipazioni più rilevanti. Per questo motivo, soprattutto nei gruppi societari o nelle operazioni di riorganizzazione, diventa fondamentale valutare con attenzione:
- la dimensione delle partecipazioni
- il valore fiscale
- la struttura del gruppo
Un’analisi preventiva può evitare sorprese fiscali al momento della distribuzione degli utili o della cessione delle partecipazioni.