Vai al contenuto

Plusvalenze e dividendi con la Legge di Bilancio 2026

Dal 2026 cambiano le regole fiscali su dividendi e plusvalenze. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto nuovi requisiti minimi per accedere ai regimi di esclusione o esenzione dal reddito imponibile, limitando tali benefici solo alle partecipazioni considerate più rilevanti.

La novità riguarda sia i soggetti Ires (società di capitali) sia i soggetti Irpef in regime d’impresa, cioè imprenditori individuali e società di persone. Le nuove regole si applicano:

  • alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026
  • ai dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026

L’obiettivo del legislatore è restringere i regimi fiscali agevolati alle partecipazioni più significative, evitando un utilizzo eccessivamente esteso delle agevolazioni.


Nuove soglie per dividendi e plusvalenze

La riforma introduce due requisiti minimi alternativi per poter beneficiare dei regimi fiscali agevolati. Per accedere all’esclusione dei dividendi o all’esenzione delle plusvalenze occorre che la partecipazione abbia:

  • una quota nel capitale sociale pari ad almeno il 5%, oppure
  • un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro

È sufficiente che sia soddisfatto uno dei due requisiti. Queste condizioni si aggiungono ai requisiti già previsti dalla normativa fiscale.


Dividendi: cosa cambia dal 2026

La Legge di Bilancio modifica gli articoli 59 e 89 del TUIR. Restano invariate le percentuali di tassazione:

  • 95% di esclusione dal reddito per i soggetti Ires
  • 58,14% imponibile per i soggetti Irpef in regime d’impresa

La novità è che tale regime si applica solo se la partecipazione supera le nuove soglie (5% o 500.000 euro di valore fiscale). Nel calcolo della soglia del 5% vengono considerate anche le partecipazioni indirette detenute all’interno dello stesso gruppo societario, tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione lungo la catena di controllo.


Plusvalenze: confermata la PEX ma con nuovi limiti

Per le plusvalenze da cessione di partecipazioni resta confermato il regime della Participation Exemption (PEX). Le percentuali di imponibilità restano:

  • 5% imponibile per i soggetti Ires
  • 58,14% imponibile per i soggetti Irpef in regime d’impresa

Anche in questo caso però si applicano i nuovi requisiti dimensionali della partecipazione. Restano inoltre invariati gli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del TUIR, tra cui:

  • possesso della partecipazione da almeno 12 mesi
  • iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
  • residenza della partecipata in Paesi non a fiscalità privilegiata
  • svolgimento di attività commerciale effettiva.

Ritenuta sui dividendi

Per i soci persone fisiche non cambia nulla. Continua ad applicarsi la ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero dividendo percepito, senza distinzione tra partecipazioni qualificate o non qualificate.

La riforma interviene invece sulla ritenuta sui dividendi distribuiti a società estere (outbound). La ritenuta ridotta dell’1,20%, applicabile a società residenti in Paesi UE o SEE in white list, è ora concessa solo se la partecipazione rispetta le nuove soglie del 5% o dei 500.000 euro.


Il consiglio del commercialista

La riforma introduce un nuovo criterio ovvero che le agevolazioni fiscali su dividendi e plusvalenze sono riservate alle partecipazioni più rilevanti. Per questo motivo, soprattutto nei gruppi societari o nelle operazioni di riorganizzazione, diventa fondamentale valutare con attenzione:

  • la dimensione delle partecipazioni
  • il valore fiscale
  • la struttura del gruppo

Un’analisi preventiva può evitare sorprese fiscali al momento della distribuzione degli utili o della cessione delle partecipazioni.