Stavo leggendo l’articolo di FiscoOggi: L’irregolarità formale non invalida l’accertamento fiscale e riflettevo su quanto il tema delle irregolarità formali nelle indagini finanziarie continui a creare un forte squilibrio tra Fisco e contribuente. La recente Cassazione n. 27128/2025 offre lo spunto per analizzare questo divario.
Il tema in questione: quando la forma conta davvero?
La Cassazione ha ribadito che l’irregolarità formale nelle indagini bancarie non invalida automaticamente l’accertamento, a meno che il contribuente provi:
- la violazione di un diritto costituzionale primario; oppure
- un concreto danno processuale.
Un onere significativo che incide direttamente sulla capacità difensiva.
La voce dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Amministrazione finanziaria, confermata dalla Cassazione:
- l’autorizzazione alle indagini bancarie è un atto interno organizzativo;
- la sua omissione non invalida l’accertamento;
- nel tributario non opera l’art. 191 c.p.p. sull’inutilizzabilità della prova irrituale;
- le presunzioni dell’art. 32 DPR 600/1973 restano pienamente valide.
Per il Fisco quindi:
Il contribuente deve dimostrare un effettivo pregiudizio.
Il semplice vizio formale non basta.
In altre parole la forma non può paralizzare la sostanza dell’accertamento. Tant’è che nel caso analizzato, la contribuente ha esercitato la difesa, quindi nessuna lesione reale, e dunque nessuna nullità dell’accertamento.
La voce del contribuente
Dal lato del contribuente, lo scenario è diverso. L’autorizzazione alle indagini bancarie non è un dettaglio. È un filtro di legalità, creato per evitare:
- indagini eccessivamente estese,
- richieste esplorative,
- acquisizioni massive di dati non pertinenti.
Quando manca, il contribuente subisce un effetto concreto: si trova esposto a un accertamento potenzialmente più invasivo del dovuto.
Collegamento con l’articolo di ieri
Nel tema delle operazioni soggettivamente inesistenti, la giurisprudenza chiede al contribuente una “prova diabolica”: dimostrare ciò che non può sapere, cioè la buona fede rispetto a frodi di soggetti terzi.
- La colpa si presume.
- L’innocenza va provata.
- L’onere è sproporzionato.
Ora, confrontiamo le situazioni:
Il contribuente deve provare tutto.
L’Amministrazione non deve provare di aver rispettato tutte le forme.
Ne deriva un sistema sbilanciato:
- se il contribuente sbaglia → paga;
- se l’Amministrazione sbaglia → è solo un vizio interno.
Il punto centrale
Se al contribuente si chiede rigore, lo stesso rigore deve valere per chi accerta.
Altrimenti non c’è equilibrio, non c’è parità e non c’è vera tutela.
Fisco vs Contribuente
Agenzia delle Entrate:
Le irregolarità formali non devono paralizzare l’azione accertativa: senza pregiudizio, la prova resta valida.
Consulente del contribuente:
Le garanzie formali servono a bilanciare un sistema già basato su presunzioni pesanti. Se il contribuente deve dimostrare anche l’indimostrabile, l’Amministrazione non può trattare i propri errori come irrilevanti.
Consiglio del Commercialista – Michele Vito Falagario
Indipendentemente dal lato in cui ci si trova, la prevenzione resta l’arma migliore:
- conserva documenti e giustificativi;
- rendi tracciabili i flussi finanziari;
- costruisci un archivio coerente delle operazioni.
In questo modo, né una tua irregolarità né quella dell’Amministrazione potranno trasformarsi in un problema sostanziale.