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Fattura oggettivamente falsa: legittima la ripresa del Fisco

Con l’ordinanza n. 29299 del 5 novembre 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato un principio ormai consolidato in materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: l’Iva indicata nel documento contabile è legittimamente recuperabile nei confronti dell’emittente, anche quando l’imposta venga contestualmente recuperata dal cessionario mediante il disconoscimento del diritto alla detrazione.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, è ragionevole la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, salvo che il contribuente fornisca prova contraria.


La vicenda processuale

La vicenda trae origine da quattro avvisi di accertamento notificati a una società, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava Ires, Irap e Iva per gli anni dal 2006 al 2009. Le contestazioni riguardavano l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di un’altra società.

L’Amministrazione finanziaria aveva inoltre ripartito il vantaggio fiscale derivante dall’illecito tra le due società coinvolte. Dopo una decisione parzialmente favorevole al contribuente in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio, inducendo la società a ricorrere in Cassazione.


Nessuna violazione del divieto di doppia imposizione

Uno dei motivi di ricorso riguardava la presunta violazione del divieto di doppia imposizione, in relazione all’articolo 21, comma 7, del Dpr n. 633/1972. La Corte ha rigettato tale censura chiarendo che:

  • l’Iva indicata in fattura è comunque dovuta dall’emittente;
  • il diritto al rimborso dell’imposta sorge solo se è stato eliminato il rischio di perdita fiscale, ossia quando il cessionario ha restituito al Fisco l’Iva indebitamente detratta, comprensiva di sanzioni;
  • il principio del divieto di doppia imposizione riguarda lo stesso soggetto, non soggetti diversi.

Nel caso concreto, non essendo stata fornita la prova del versamento dell’Iva da parte del cessionario, il recupero nei confronti del cedente è stato ritenuto pienamente legittimo.


Presunzioni e vantaggio fiscale condiviso

La Cassazione ha respinto anche la doglianza relativa alla ripartizione paritaria del vantaggio fiscale, ribadendo che l’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Secondo i giudici, è ragionevole presumere che, in presenza di operazioni inesistenti, il vantaggio fiscale sia condiviso tra le parti, analogamente a quanto avviene in altri ambiti dell’ordinamento (comunione legale, società di persone). L’onere della prova contraria grava sul contribuente.


Il collegamento con le operazioni soggettivamente inesistenti

Questa pronuncia si inserisce in continuità con l’orientamento già affermato in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: la regolarità formale della documentazione non è sufficiente a dimostrare la buona fede.

Scritture contabili corrette e pagamenti tracciati non provano, da soli, l’estraneità alla frode. Il contribuente deve dimostrare:

  • controlli sulla controparte;
  • comportamenti diligenti;
  • verifiche coerenti con il proprio ruolo imprenditoriale.

La semplice affermazione “non sapevo nulla” è giuridicamente irrilevante.


Consiglio del Commercialista – Michele Vito Falagario

Nessuno ti chiede di fare l’investigatore, ma un controllo minimo sì. Segna perché hai scelto quel fornitore, fai una domanda in più, verifica che la struttura sembri reale. E soprattutto, quando qualcuno propone condizioni troppo vantaggiose, fermati un attimo: chiedi un documento, un riferimento, un chiarimento.
Le frodi iniziano quasi sempre da ciò che appare “troppo bello per essere vero” e una verifica preventiva può evitarti conseguenze fiscali molto più pesanti dopo.

Quando l’operazione non esiste nella realtà, la giurisprudenza ritiene altamente probabile – se non presunta – la consapevole partecipazione di entrambe le parti. Diversamente dalle operazioni soggettivamente inesistenti, non è credibile invocare la buona fede, perché manca del tutto l’oggetto dell’operazione.