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L’Agenzia delle Entrate non può chiederti documenti che ha già: cosa dice l’art. 6 dello Statuto del contribuente

Lo sapevi che l’Agenzia delle Entrate non può chiederti di nuovo un documento che è già in suo possesso? Questo principio è scritto chiaramente nella legge italiana, e si trova nell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 2000). Molti cittadini si trovano spesso a ricevere richieste di documenti, come l’invio di vecchi atti di successione, certificati già registrati o visure catastali note all’Agenzia. Ma non sei obbligato a fare il lavoro che spetta all’Amministrazione.

Cosa dice l’art. 6, comma 4 della Legge 212/2000

L’Agenzia delle Entrate non può chiederti documenti che ha già: cosa dice l’art. 6 dello Statuto del contribuente
L’Agenzia delle Entrate non può chiederti documenti che ha già: cosa dice l’art. 6 dello Statuto del contribuente

Il comma 4 dell’articolo 6 è molto chiaro:

“Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.”

In pratica, se un documento è già negli archivi dell’Agenzia delle Entrate (o di un altro ente pubblico) non devi inviarlo di nuovo, basta che tu indichi dove trovarlo: per esempio, con gli estremi dell’atto o del registro.

Il caso: Cassazione n. 16700/2025

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16700 del 23 giugno 2025, ha dato ragione a un contribuente che aveva ricevuto una contestazione dell’Agenzia delle Entrate. Cosa era successo?

L’Agenzia aveva calcolato una tassa su una plusvalenza da vendita di un terreno ereditato, attribuendo al “prezzo di acquisto”, ovvero al valore iniziale del bene un valore pari a zero, solo perché il cittadino non aveva inviato la denuncia di successione.

Peccato che la denuncia era già citata nell’atto di vendita, e quindi perfettamente accessibile all’Agenzia.
Quindi la Cassazione ha annullato la precedente decisione, favorevole al Fisco.

I tuoi diritti se ricevi una richiesta simile

Se ti arriva una richiesta dall’Agenzia delle Entrate, e pensi che si tratti di documenti già noti all’Amministrazione, puoi:

  • Verificare se il documento è già registrato (es. successione, rogito, visura, atto pubblico).
  • Indicare gli estremi (numero, data, ufficio) del documento già in possesso dell’Agenzia.
  • Fare riferimento diretto all’art. 6, comma 4 della Legge 212/2000.

Consiglio pratico: Se hai già quei documenti a portata di mano, vale comunque la pena inviarli all’Agenzia delle Entrate. Anche se non sei obbligato, questo può semplificare la pratica, evitare fraintendimenti e soprattutto risparmiarti un contenzioso inutile.

I tuoi diritti fiscali: l’art. 6 Statuto del contribuente

  • Legge di riferimento: L. 212/2000, art. 6 comma 4
  • Sentenza di conferma: Cassazione n. 16700 del 23 giugno 2025
  • Cosa prevede: L’Agenzia delle Entrate non può chiederti documenti che ha già